Una delle domande più frequenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda, senz’altro, i termini entro cui il datore di lavoro deve produrre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il metodo migliore per rispondere adeguatamente a tale quesito è, sicuramente, quello di fare ricorso alla normativa.

Redazione DVR: normativa, contenuto e aggiornamento

Le indicazioni relative alla tempistica per l’elaborazione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) vengono riportate negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08. Entrambi questi articoli furono fin da subito oggetto di discussione, cosicché il Legislatore decise di modificarne ed integrarne il contenuto già con il successivo D.Lgs. 106/09. All’articolo 28 fu aggiunto un nuovo comma: il 3-bis che riportiamo di seguito:

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”.

Secondo quanto riportato nella norma, il titolare di una nuova impresa doveva, pertanto, effettuare la valutazione dei rischi immediatamente (quindi subito), provvedendo ad elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) al massimo entro 90 giorni dall’avvio dell’attività.

Questi termini sono stati validi fino allo scorso anno, quando, in seguito ad una procedura di infrazione comminata all’Italia dalla Comunità Europea, è stata varata la Legge 161/14, che ha integrato il contenuto degli articoli 28 comma 3-bis e 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08. Per quanto riguarda l’articolo 28 comma 3-bis è stato aggiunto il seguente periodo:

Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),c),d),e), f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” […].

Contenuto del DVR

Con questa nuova integrazione il datore di lavoro, che avvia una nuova attività deve immediatamente (quindi prima dei 90 giorni) provvedere ad elaborare idonea documentazione, al cui interno siano riportate:

  • le misure di protezione e prevenzione adottate e i DPI utilizzati;
  • le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento;
  • le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
  • le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • il nominativo del RSPP, del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ed, eventualmente, del Medico competente, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.

In pratica ciò equivale a dire che, il datore di lavoro di una nuova impresa deve provvedere subito, e non entro 90 giorni, alla redazione di gran parte del Documento di Valutazione dei Rischi, dandone immediata comunicazione al RLS.

Aggiornamento del DVR

Per quanto riguarda gli obblighi di aggiornamento del DVR sono riportati all’articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08, anch’esso modificato dalla già citata Legge 161/14. Secondo quanto riportato nella norma, il datore di lavoro deve provvedere all’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in presenza di:

  • modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Tale aggiornamento va effettuato entro 30 giorni dal verificarsi di una delle occorrenze appena riportate e dandone immediata evidenza, attraverso la produzione di adeguata documentazione, ed informando repentinamente il RLS.