Corso di aggiornamento formatori della sicurezza
Il Decreto 6 Marzo 2013, in vigore dal 18 Marzo 2014, definisce i criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Il citato decreto stabilisce l’obbligo di aggiornamento, con cadenza triennale, per il formatore-docente.
Il triennio decorre:
- dalla data di applicazione (marzo 2014) per docenti in possesso della qualifica in tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualifica per tutti gli altri.
L’obbligo di aggiornamento si articola in 2 diverse modalità da applicare alternativamente attraverso:
- la frequenza ,per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti previsti dall’art. 32, comma 4, del d.lgs 81/08 e s.m.i. .Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- l’effettuazione di un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.
Accreditamenti
Organismi Paritetici Nazionali e Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori, operanti in tutti i Macrosettori Ateco, comparativamente maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, con accreditamenti presso Regioni ed Enti ministeriali. (Soggetti formatori "Ope Legis" ai sensi del D.Lgs. 81/08 e degli Accordi Stato-Regioni in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).


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