Descrizione
Il corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto 48 ore è disciplinato dall’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 81/08, correttivo dal D.Lgs. 106/09 e dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
L’art. 2 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 81/08 definisce “Datore di Lavoro” il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.
Il corso è rivolto a tutti i datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Il corso RSPP Datore di Lavoro Rischio Alto ha come obbiettivo di fornire ai datori di lavoro le competenze fondamentali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro necessarie per svolgere i compiti previsti dalla normativa.
Rischio alto (48 ore):
• Aziende artigiane e industriali(1): fino a 30 addetti
• Aziende agricole e zootecniche : fino a 30 addetti
• Aziende della pesca : fino a 20 addetti
• Altre aziende : fino a 200 addetti
(1) (allegato II del D.Lgs. n. 81/2008) – Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
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