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Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza sul lavoro: tutto quello che la tua azienda deve sapere

Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza sul lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza lavoro 2025 (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025) è entrato in vigore il 24 maggio 2025, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119. Si tratta di una riforma che le imprese italiane non possono ignorare: in primo luogo, perché abroga integralmente gli Accordi del 2011 e del 2012 che regolavano la formazione obbligatoria. In secondo luogo, perché introduce obblighi nuovi, scadenze precise e sanzioni severe per chi non si adegua.

In particolare l’Accordo Stato Regioni 2025sulla formazione sicurezza sul lavoro ha previsto un periodo transitorio di 12 mesi per consentire a tutti i soggetti interessati di adeguarsi gradualmente alle nuove disposizioni. Durante questo periodo, è possibile completare percorsi formativi già avviati secondo le vecchie normative e organizzare la transizione verso i nuovi requisiti.

A partire da 24 maggio 2026 tutte le novità entreranno in vigore e diventeranno obbligatorie.

In questa guida, quindi, troverete un quadro completo e aggiornato di tutto ciò che cambia: chi deve formarsi, per quante ore, con quali modalità e entro quando. Inoltre, vi spieghiamo come adeguarvi in modo concreto, senza perdere tempo e senza rischiare sanzioni. Se avete bisogno di supporto immediato, il nostro team di consulenti per la sicurezza sul lavoro è a vostra disposizione.

Perché il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza sul lavoro è davvero una svolta normativa

Per anni, la formazione in materia di sicurezza ha sofferto di una frammentazione normativa che creava confusione tra regioni, enti formativi e aziende. Tuttavia, con il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) che già prevedeva un obbligo di riordino, si è attesa fino al 2025 per avere un testo unico valido su tutto il territorio nazionale.

Di conseguenza, l’Accordo 59/CSR risolve questo problema con tre interventi strutturali. Innanzitutto, istituisce un registro nazionale dei soggetti formatori autorizzati. Inoltre, rende obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento per ogni percorso. Infine, prevede la tracciabilità digitale di tutte le formazioni erogate tramite una piattaforma informatica nazionale. Il vecchio approccio, corso fatto, attestato archiviato, non è quindi più sufficiente.

Per le aziende che già gestivano la formazione in modo strutturato, questo accordo è un’opportunità di consolidare ciò che fanno bene. Per le aziende che invece hanno accumulato ritardi o si sono affidate a percorsi di dubbia qualità, è il momento di rimediare. Le scadenze ci sono e le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in caso di inadempimento rimangono severe.

Chi è coinvolto e cosa cambia figura per figura

L’Accordo ridefinisce gli obblighi formativi per tutte le figure aziendali. Di seguito, la tabella di riepilogo con le principali variazioni rispetto alla normativa precedente.

Cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 2025
Figura / Aspetto Regole precedenti Novità 2025
Neoassunti Formazione entro 60 giorni dall’assunzione Formazione obbligatoria PRIMA dell’inizio delle attività lavorative
Preposti Corso da 8 ore Corso da 12 ore, obbligatoriamente in presenza
Dirigenti Corso da 16 ore Corso da 12 ore + aggiornamento quinquennale
Datore di lavoro Nessun corso specifico (solo se RSPP) Corso obbligatorio 16 ore (anche se non RSPP) – scadenza 24/05/2027
E-learning Consentito per la parte teorica in via generale Consentito solo per i moduli espressamente previsti dall’Accordo
Verifica apprendimento Non sempre obbligatoria Test finale obbligatorio per tutti i corsi – attestato rilasciato solo con superamento
Aggiornamenti Periodicità variabile per figura Aggiornamento quinquennale per tutte le figure – minimo 6 ore

Datori di lavoro: l’obbligo formativo diventa universale

Questa è, probabilmente, la novità più rilevante per le PMI. Fino al 2025, infatti, solo i datori di lavoro che assumevano il ruolo di RSPP erano obbligati a formarsi. Con il nuovo Accordo, invece, tutti i datori di lavoro devono completare un percorso di almeno 16 ore, suddiviso in due moduli. Chi opera in cantiere deve aggiungere ulteriori 6 ore specifiche. L’aggiornamento è quinquennale: 6 ore ogni cinque anni. Il termine per completare il corso è il 24 maggio 2027.

Preposti: più ore, meno e-learning

Il corso base per preposti passa da 8 a 12 ore. Attenzione: questa formazione può essere erogata esclusivamente in presenza fisica o tramite videoconferenza sincrona. L’e-learning non è ammesso per i preposti. L’aggiornamento è biennale, 6 ore ogni due anni, una frequenza elevata che richiede una pianificazione continua.

Per chi ha ricevuto la formazione da preposto più di due anni fa prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, l’obbligo di aggiornamento deve essere ottemperato entro 12 mesi dal 24 maggio 2025, quindi entro il 24 maggio 2026.

Dirigenti: durata ridotta, contenuti aggiornati

I dirigenti vedono ridursi il corso base da 16 a 12 ore, con la possibilità di seguirlo anche in videoconferenza. L’aggiornamento quinquennale è di 6 ore. I contenuti sono stati rivisti per essere più aderenti alle responsabilità gestionali e organizzative che la legge attribuisce a questa figura.

Lavoratori: formazione mirata al rischio reale

Le durate per i lavoratori rimangono sostanzialmente invariate — 4 ore generali più 4, 8 o 12 ore specifiche in base al livello di rischio ATECO — ma cambia la logica di fondo. I contenuti, quindi, devono essere costruiti sulla valutazione dei rischi (DVR) effettiva dell’azienda e somministrati a gruppi omogenei per mansione. Non basta più un corso generico uguale per tutti. L’aggiornamento quinquennale è obbligatorio: 6 ore ogni cinque anni.

Formazione sicurezza lavoro prima dell’assunzione: addio ai 60 giorni di tolleranza

Uno dei cambiamenti più impattanti per chi gestisce le risorse umane riguarda proprio i tempi della formazione. Il precedente Accordo del 2011 concedeva un margine di 60 giorni dall’assunzione per completare la formazione obbligatoria del lavoratore. Quel margine è eliminato.

Con il nuovo Accordo, quindi, la formazione sulla sicurezza deve avvenire prima dell’inizio dell’attività lavorativa. Un lavoratore non formato non può, pertanto, iniziare a operare. Questo vale anche per i contratti di somministrazione e per i nuovi appalti.

Attenzione pratica: se la vostra azienda assume personale con frequenza o gestisce picchi stagionali, dovete strutturare un processo formativo che preceda ogni nuovo ingresso. Un lavoratore sul posto senza attestato valido espone l’azienda a sanzioni immediate in caso di ispezione ASL o INAIL.

Soggetti formatori autorizzati e verifica dell’apprendimento: la formazione sicurezza cambia metodo

Il nuovo Accordo introduce due principi che trasformano la formazione da adempimento burocratico a processo strutturato. In primo luogo, la formazione può essere erogata solo da soggetti formatori autorizzati, iscritti in appositi registri regionali o nel registro nazionale in corso di istituzione. Non è pertanto più possibile affidare i corsi a chiunque si proponga.

In secondo luogo, al termine di ogni percorso formativo è obbligatoria una verifica finale dell’apprendimento. L’attestato viene rilasciato solo in caso di superamento. Questo implica, quindi, che i percorsi devono garantire un reale trasferimento di competenze. Per approfondire i requisiti dei formatori, potete consultare il sito ufficiale del Ministero del Lavoro.

Periodo transitorio accordo stato regioni 2025: scadenze e cosa potete ancora fare

L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi, fino al 24 maggio 2026, durante il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le regole degli accordi precedenti. Tuttavia, questo non significa che potete aspettare: significa, piuttosto, che avete tempo per organizzarvi senza dover rifare dall’oggi al domani tutto ciò che avevate già pianificato.

Dal 24 maggio 2026 in poi, quindi, tutti i corsi dovranno essere conformi al nuovo Accordo. I percorsi già svolti prima del 24 maggio 2025 restano validi se i loro contenuti erano già allineati al nuovo standard. In caso contrario, dovranno essere integrati o ripetuti. Per i datori di lavoro, invece, la finestra è più lunga: il corso di 16 ore deve essere completato entro il 24 maggio 2027.

Sanzioni per mancata formazione sicurezza: cosa rischia concretamente un’azienda

Non formare i propri lavoratori, affidarsi a enti non autorizzati o non rinnovare gli aggiornamenti nei tempi previsti non è solo una questione di conformità formale. Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 per le violazioni degli obblighi formativi possono raggiungere diverse migliaia di euro per singola violazione. In caso di infortunio riconducibile alla mancata formazione, inoltre, il datore di lavoro può incorrere in responsabilità penale.

La giurisprudenza è chiara in proposito: la Corte di Cassazione ha stabilito che un lavoratore che opera senza essere stato formato non può essere ritenuto responsabile di un infortunio che ne deriva. La responsabilità, di conseguenza, risale sempre al datore di lavoro. La formazione documentata e conforme non è pertanto solo un obbligo: è la tutela più efficace che un’azienda possa avere.

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Come adeguarsi all’accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza sul lavoro: guida in 6 passi

Il passaggio al nuovo sistema non deve essere improvvisato. Di seguito, i passi concreti da seguire per mettere in regola la vostra azienda:

  1. Verificare la situazione formativa attuale: controllate quali figure aziendali hanno la formazione in regola, quali hanno aggiornamenti scaduti e quali non hanno mai ricevuto la formazione obbligatoria.
  2. Confrontare i percorsi già svolti con i nuovi standard: un corso da 8 ore per preposto, erogato prima del 24 maggio 2025, deve essere integrato fino a 12 ore.
  3. Verificare che i fornitori di formazione siano autorizzati: chiedete l’iscrizione al registro regionale o le credenziali previste dal D.M. del 6 marzo 2013.
  4. Pianificare le sessioni prima di ogni nuova assunzione: strutturate un processo HR che includa la formazione come step obbligatorio prima del primo giorno di lavoro.
  5. Monitorare le scadenze di aggiornamento: preposti ogni 2 anni, tutte le altre figure ogni 5 anni. Inserite queste date nei calendari aziendali con largo anticipo.
  6. Personalizzare i corsi per mansione e livello di rischio: la logica ‘taglia unica’ non è più accettabile. I contenuti devono riflettere i rischi specifici del vostro settore e delle vostre attività.

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Conclusioni: adeguarsi all’accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza sul lavoro conviene

L’Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza lavoro 2025 non è l’ennesima scadenza burocratica da gestire all’ultimo minuto. È, invece, un’opportunità concreta per costruire un sistema di prevenzione che funzioni davvero e che protegga sia i lavoratori sia l’azienda da responsabilità civili e penali.

Le regole, quindi, sono chiare: formazione prima dell’assunzione, enti accreditati, verifiche finali obbligatorie e scadenze precise per ogni figura aziendale. Chi si muove adesso ha ancora il vantaggio del periodo transitorio. Chi aspetta, invece, rischia di trovarsi fuori norma nel momento meno opportuno, durante un’ispezione o, peggio, dopo un infortunio.

Il nostro consiglio è semplice: partite da un audit della vostra situazione formativa e pianificate i passi successivi con il supporto di professionisti qualificati. LG Sicurezza affianca le imprese campane in ogni fase di questo percorso, dalla formazione obbligatoria alla gestione dell’RSPP.

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FAQ – Domande frequenti sull’Accordo Stato-Regioni 2025 sulla formazione sicurezza sul lavoro

Da quando è in vigore il nuovo accordo stato regioni sulla formazione sicurezza?

Il nuovo Accordo (Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025) è in vigore dal 24 maggio 2025, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 119. Il periodo transitorio, durante il quale è ancora possibile erogare corsi secondo le vecchie regole, dura fino al 24 maggio 2026.

Il corso da preposto da 8 ore è ancora valido dopo il 2025?

Il credito formativo acquisito è riconosciuto, tuttavia il preposto deve integrare la formazione fino alle nuove 12 ore e rispettare l’aggiornamento biennale di 6 ore. Se l’aggiornamento è scaduto da più di 2 anni alla data del 24 maggio 2025, deve essere completato entro il 24 maggio 2026.

Tutti i datori di lavoro devono fare il corso sicurezza da 16 ore?

Sì, con un’eccezione: i datori di lavoro che hanno già completato la formazione RSPP ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 sono esentati. Tutti gli altri, invece, devono completare il corso entro il 24 maggio 2027.

I corsi e-learning sono ancora validi con il nuovo accordo 2025?

L’e-learning è consentito solo per le figure e i moduli per cui è espressamente previsto dall’Accordo. Per i preposti non è ammesso: la formazione deve avvenire in presenza o in videoconferenza sincrona. Per i lavoratori, tuttavia, i moduli teorici possono essere erogati online. Gli aggiornamenti RSPP e ASPP sono invece validi anche in modalità e-learning.

Quali sanzioni rischia un’azienda che non rispetta gli obblighi di formazione sicurezza?

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 possono raggiungere diverse migliaia di euro per singola violazione. In caso di infortunio da mancata formazione, il datore di lavoro può incorrere in responsabilità penale. La giurisprudenza della Cassazione è univoca: la responsabilità risale sempre al datore di lavoro quando il lavoratore non è stato adeguatamente formato.

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